Statuto

                                             Statuto della “Fondazione Claudio Venanzi”
 
 
Art. 1  
Per perpetuare il ricordo e diffondere la figura di Claudio Venanzi, è costituita la “Fondazione Claudio Venanzi”, con sede legale ad Ancona  in Corso Amendola n° 17, nel prosieguo “Fondazione”.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione.
La Fondazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo della Fondazione è quello di svolgere finalità di pubblica utilità attraverso:

  • promozione della cultura, dell’informazione e dell’arte;
  • la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  • la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
  • la tutela dei diritti civili;
  • l’istruzione, la formazione e la ricerca;
  • la beneficenza e riconoscimenti.   

Art. 3 - Patrimonio
Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Fondatori, come indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dall’Organo Amministrativo.
In base a delibera dell’Organo Amministrativo, successivamente all’avvio della Fondazione possono essere ammessi come Fondatori i soggetti che si obbligano a provvedere al pagamento di una o più quote, in ogni caso le quote totali della Fondazione rappresentate da tutti i Fondatori non potranno superare il numero di 225 (duecentoventicinque).
 
Il patrimonio è costituito:

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori e dai Benefattori;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2;
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l’Organo Amministrativo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 4 - Adempimento dei suoi compiti - Fondo di gestione
Per raggiungere/conseguire lo scopo principale la Fondazione potrà avvalersi di ogni attività non espressamente vietata da leggi o normative italiane od europee.
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione.

  • Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nazionali o internazionali;
  • da ogni eventuale  contributo o elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • dai fondi destinati dall’Unione Europea alle attività di formazione, come da istituzioni internazionali anche non governative;

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, a meno che l’Organo Amministrativo non deliberi di destinarli, tutti o in parte, ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.
 
Art. 5 - Membri della Fondazione
Sono membri della Fondazione i Fondatori, i Benefattori e i Sostenitori.

Fondatori
Partecipano alla costituzione della Fondazione come Fondatori i soggetti che verseranno una o più quote di euro 1.000,00 (mille/00), al momento della costituzione.
Le quote non potranno essere trasferite ad altro soggetto in nessun caso.  
In caso di morte di un Fondatore la qualifica di Fondatore passa ai suoi eredi.
 
Benefattori  
Sono Benefattori i soggetti che verseranno durante la vita della Fondazione una o più quote di euro 500,00 (cinquecento/00).                                                
Le quote non potranno essere trasferite ad altro soggetto in nessun caso.
 
Sostenitori
Sono Sostenitori i soggetti che verseranno annualmente una  quota di euro 30,00 (trenta/00), le quote non potranno essere trasferite ad altro soggetto in nessun caso. 

Il valore delle quote potrà essere aggiornato dall’Organo Amministrativo, in ogni momento per quanto riguarda quelle dei Fondatori, ed annualmente per quanto riguarda quelle dei Benefattori e dei Sostenitori.
 
La qualifica di Fondatore e di Benefattore rimane per l’intera durata della Fondazione.
 
Art. 6 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:

  • - Assemblea dei Fondatori
  • - l’Organo Amministrativo:
    •   Presidente,
    •   Segretario, se nominato,
    •   Tesoriere, se nominato,
    •   il Comitato di Gestione, se nominato,
  • - Comitato Consultivo, se nominato,
  • - il Revisore dei Conti.

Tutti i membri degli organi della Fondazione forniranno la loro prestazione per la carica a  titolo gratuito.
 
Art. 7 - Assemblea dei Fondatori
L’Assemblea dei Fondatori si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno il 30% delle quote rappresentate dai Fondatori stessi.
Nell’Assemblea ogni Fondatore ha tanti voti quante sono le quote da lui rappresentate.
L’Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del Presidente e dei membri del Comitato di Gestione se nominato.
L’Assemblea delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre, qualora sia necessario, alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi), in funzione delle quote rappresentate dai suoi componenti presenti.
L’Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai  Fondatori presenti, tranne in caso di scioglimento come successivamente disciplinato all’art. 14.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere fatta a mezzo lettera semplice, Raccomandata, fax e e-mail, con il preavviso di almeno sette giorni.  
Il luogo di riunione sarà sul territorio della Repubblica Italiana.
 
Art. 8 – Il Presidente
Il Presidente viene nominato dall’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza assoluta dei presenti in relazione alle quote rappresentate e dura in carica a tempo indeterminato, salvo che l’Assemblea non stabilisca un termine.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
In particolare, il Presidente:  

  • entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, lo rendano necessario. Approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;  
  • entro lo stesso termine, presenta ai Fondatori il conto consuntivo e la relazione illustrativa,  il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Revisore dei Conti;
  • assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;  
  • delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;  
  • stabilisce i programmi della Fondazione;  
  • decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;  
  • nomina procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti;
  • convoca e presiede il Comitato di Gestione (se nominato);
  • nomina Commissioni a cui potrà delegare in tutto o in parte l’attuazione di determinati progetti;
  • nomina, se ne ravvede la necessità, un Tesoriere e un Segretario attribuendo loro specifiche deleghe.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate da persona da lui indicata.
 
Art. 9 – Il Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione viene nominato, se ritenuto opportuno, dall’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza assoluta dei presenti in relazione alle quote rappresentate e dura in carica per il tempo determinato dall’Assemblea. In mancanza di determinazione dell’Assemblea il Comitato di Gestione dura in carica cinque anni.
Fanno parte del Comitato di Gestione, se nominati dal Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
I singoli componenti il Comitato di Gestione in caso di dimissione, di permanente impedimento o di decesso, verranno sostituiti dal Presidente.
Il Comitato di Gestione, se nominato, affianca il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria.
Esso è composto da un numero dispari di soggetti da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, compresi il Presidente e gli eventuali Segretario e Tesoriere,.
Delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In particolare, il Comitato di Gestione, se nominato:  

  1. entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, debitamente elencate in apposita delibera del Comitato di Gestione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario. Approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;  
  2. entro lo stesso termine, presenta ai Fondatori il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Revisore dei Conti;
  3. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;  
  4. stabilisce i programmi della Fondazione;  
  5. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;  
  6. può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti.

Art. 10 – Comitato Consultivo
L’Organo Amministrativo, se lo ritiene opportuno, nomina un Comitato Consultivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.
Il Comitato Consultivo, a richiesta, potrà fornire indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l’apertura eventuale di nuove linee di attività.
Inoltre potrà esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
 
Art. 11 – Revisore dei Conti

  1. Il Presidente o il Comitato di Gestione, se nominato, nomina per un triennio il Revisore dei Conti ed un Revisore supplente e provvede immediatamente alla sostituzione quando essi cessano dalla funzione per qualsiasi causa.
  2. Il Revisore dei conti verifica la regolarità della gestione finanziaria e della tenuta della documentazione contabile e rende il suo parere sul bilancio preventivo e consuntivo. A questo fine può chiedere informazioni, procedere alla ispezione diretta della documentazione e presenziare alle riunione degli organi collegiali della Fondazione.

Art. 12 – Regolamento
L’Organo Amministrativo, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà a redigere il regolamento della Fondazione.
 
Art. 13 – Benemerenze e Riconoscimenti
L’Organo Amministrativo della Fondazione potrà istituire e concedere Benemerenze e/o Riconoscimenti da attribuire a Soggetti, privati o pubblici, che si siano distinti a favore della Fondazione mediante contributi in denaro, prestazioni o servizi.
Sarà cura dell’Organo Amministrativo tenere apposito elenco delle Benemerenze o Riconoscimenti concessi.
 
Art. 14 – Durata e Scioglimento
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato, lo scioglimento della Fondazione è disposto dai Soci Fondatori, i quali con deliberazione a maggioranza di due terzi delle quote totali rappresentate, nominano un Liquidatore, che potrà essere anche il Presidente della Fondazione ed indicano a chi andrà destinato il patrimonio residuo tenendo presente le disposizioni di legge.